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Sez. 1, Sentenza n. 2418 del 07/03/1991 (Rv. 471185 - 01)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Decreto d'inammissibilità. | Rispetto del diritto di difesa del richiedente - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471185-01

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Ammissione - Decreto d'inammissibilità.

Ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'istanza di concordato preventivo e della conseguente pronuncia del fallimento dell'istante la garanzia costituzionale di esercizio del diritto di difesa di quest'ultimo deve ritenersi assicurata ogni qualvolta lo stesso sia stato posto in grado di conoscere e contraddire, con adeguati mezzi, le ragioni che potrebbero determinare la declaratoria suddetta con le relative conseguenze. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio in massima, ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano ritenuto assicurata la garanzia in questione, nonostante la mancata convocazione dell'imprenditore in camera di consiglio, per effetto della convocazione, ad opera del presidente del collegio, davanti al giudice delegato e della successiva comunicazione, seguita da controdeduzioni dell'interessato, del parere reso negativamente, in ordine alla proposta di concordato, dall'ex commissario giudiziale che aveva curato la precedente amministrazione dell'impresa).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 160 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 160 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 162 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)