Sez. 1, Sentenza n. 8886 del 11/04/2013 (Rv. 626077 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Condanna del soccombente alle spese - Portata - Fondamento - Fattispecie.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA
Colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dalla sua attività (nella specie, spese liquidate in favore del chiamato "iussu iudicis").
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)