Sez. L, Sentenza n. 9049 del 19/04/2006 (Rv. 588484 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Condanna del soccombente alla refusione delle spese del terzo chiamato in causa "iussu iudicis" - Necessità - Chiamata su presupposto rivelatosi erroneo - Irrilevanza - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA
Colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dall'attività della parte rimasta soccombente ma derivante dagli eventuali errori in cui può incorrere il giudice nei vari gradi o nelle diverse fasi del processo, come nel caso di quelle che vengono sopportate da coloro che sono chiamati a partecipare al giudizio quali terzi evocati per ordine del giudice, ancorché rivelatosi successivamente ingiustificato: solo in tal modo, infatti, rimane efficacemente salvaguardato il fondamentale diritto di difesa delle parti che vengono, anche se ingiustamente, chiamate in giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 107
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)