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Sez. 1, Sentenza n. 5727 del 23/12/1977 (Rv. 389251 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - TERMINE - DECORRENZA NEI CONFRONTI DEL MARITO ASSENTE - ONERE PROBATORIO A CARICO DI QUEST'ULTIMO.*
Stato
decisa il 1977-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389251-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITA - TERMINE - DECORRENZA NEI CONFRONTI DEL MARITO ASSENTE - ONERE PROBATORIO A CARICO DI QUEST'ULTIMO.*

A norma dell'art 244 cod civ - rimasto immutato sul punto anche dopo la riforma del diritto di famiglia - il termine di decadenza per proporre l'Azione di disconoscimento di paternita non decorre nei confronti del marito, lontano dal luogo della nascita nel tempo in cui questa e avvenuta, prima del suo ritorno in detto luogo e per tutto il tempo in cui l'assenza perduri, senza che rilevi la circostanza che egli abbia avuto conoscenza di tale nascita in un momento anteriore. Pertanto il marito assente, ai fini della tempestiva proposizione dell'Azione di disconoscimento promossa prima del ritorno nel luogo della nascita del figlio, deve limitarsi a provare la sua persistente lontananza, non valendo in contrario l'eccezione dei convenuti che egli abbia avuto notizia della nascita del figlio oltre l'anno antecedente la data di notificazione della domanda giudiziale. (Conf 3633/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)