Sez. 1, Sentenza n. 2603 del 14/04/1986 (Rv. 445688 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE - DECORRENZA - "LONTANANZA" - NOZIONE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE LEGITTIMA - DISCONOSCIMENTO DI PATERNITÀ - TERMINE - DECORRENZA - "LONTANANZA" - NOZIONE.*
A norma dell'art. 244 cod. civ. - rimasto immutato sul punto anche dopo la riforma del diritto di famiglia - il termine (non più trimestrale, ma annuale) di decadenza per proporre l'Azione di disconoscimento di paternità non decorre nei confronti del marito "lontano" dal luogo di nascita al tempo in cui questa è avvenuta, senza che rilevi l'eventuale notizia che egli abbia avuto dell'evento in momento anteriore al suo ritorno. Agli effetti indicati, per la Determinazione del concetto di "lontananza", può assumersi a base il criterio della ripartizione del territorio in distinti enti locali ancorché nell'ipotesi inversa in cui la nascita si sia verificata nell'ambito della stessa unità territoriale, specie se di notevole estensione - la presunzione di conoscenza, di cui all'ultima parte del secondo comma dello stesso art. 244, possa più agevolmente essere vinta dalla prova contraria. (Conf 3925/80, mass n 407817; (Conf 3500/80, mass n 407331; (Conf 5727/77, mass n 389251, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)