Sez. 2, Sentenza n. 4058 del 06/12/1975 (Rv. 378362 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATO DEPOSITO - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE - NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATO DEPOSITO - INAMMISSIBILITA.*
Quando la notificazione venga eseguita per mezzo del servizio postale, la formalita che perfeziona ed esaurisce il relativo procedimento coincide non con la spedizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del piego raccomandato contenente l'atto da notificare, bensi con la consegna, eseguita dall'agente postale, del piego al destinatario. Pertanto, e inammissibile il ricorso per Cassazione notificato per posta, se all'originale dell'atto non sia allegato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, mancando in siffatta ipotesi, se il convenuto non si costituisce in giudizio, la dimostrazione di uno dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo della notificazione. (Conf 2353/73, mass n 365694).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)