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Sez. 3, Sentenza n. 2353 del 17/08/1973 (Rv. 365694 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - CONSEGNA DELL'ATTO AL DESTINATARIO - NECESSITA - IMPUGNAZIONE - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATA ALLEGAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365694-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - CONSEGNA DELL'ATTO AL DESTINATARIO - NECESSITA - IMPUGNAZIONE - AVVISO DI RICEVIMENTO - MANCATA ALLEGAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Allorquando la notificazione venga eseguita a mezzo del servizio postale, la formalita che perfeziona ed esaurisce il relativo procedimento coincide non con la spedizione, da parte dell'ufficiale giudiziario, del piego raccomandato contenente l'atto da notificare, bensi con la consegna, eseguita dall'agente postale, del piego al destinatario. E, pertanto, inammissibile l'impugnazione notificata per posta, se all'originale dell'atto non sia allegato l'avviso di ricevimento del piego raccomandato, mancando in siffatta ipotesi la dimostrazione di uno dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo. (Conf 3010/71, mass n 354293).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)