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Sez. 3, Sentenza n. 9782 del 08/10/1997 (Rv. 508642 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Mancato diniego del proprio obbligo ed eccezione di impossibilità di adempimento per sequestro del credito presso di lui - Conseguenze - Domanda di accertamento della esistenza e della validità del credito - Inammissibilità - Obbligo di custodia del bene sequestrato - Incombenza sul terzo debitore.
Stato
decisa il 1997-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508642-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE

In tema di pignoramento di crediti e di accertamento dell'obbligo del terzo, qualora questo non neghi il proprio obbligo, ma opponga di non poter adempiere perché il credito è stato assoggettato a sequestro presso di lui, tale eccezione non attiene alla esistenza ed alla validità dell'obbligazione in questione, della quale, pertanto, non è necessario alcun accertamento giudiziale finalizzato alla condanna del terzo debitore, con la conseguenza che una eventuale domanda in tal senso del creditore, deve essere rigettata. L'eccezione fa, invece, valere obblighi che sul terzo debitore incombono come "custode" del bene sequestrato, e che lo stesso terzo potrà opporre in sede esecutiva per paralizzare l'esercizio della relativa azione promossa dal suo creditore in base a titolo ottenuto nei suoi confronti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 678

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)