Sez. 3, Sentenza n. 3986 del 18/03/2003 (Rv. 561203 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE | Ammissione del proprio obbligo verso il terzo acquirente del credito in epoca successiva al sequestro - Eccezione di impossibilità di adempiere per effetto del previo sequestro - Legittimità - Inefficacia soltanto relativa della cessione del credito sequestrato al terzo cessionario - Irrilevanza.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE
In tema di pignoramento di crediti e di accertamento dell'obbligo del terzo, qualora il credito sia successivamente ceduto a terzi, il debitore ceduto, ove opponga che detto credito, in data anteriore alla cessione, sia stato assoggettato a sequestro, ben può opporre la propria impossibilità ad adempiere, invocando la propria posizione di terzo - custode del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 546 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 678, Cod. Civ. art. 2914 n. 2, Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2905, Cod. Proc. Civ. art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)