Sez. 5, Sentenza n. 6165 del 10/03/1987 Ud. (dep. 15/05/1987) Rv. 175970 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - EFFETTI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - EFFETTI.*
Alla Corte di Cassazione, nella sua istituzionale funzione regolatrice, è attribuito il potere della uniforme interpretazione del diritto oggettivo nazionale, con la conseguenza che, una volta che i motivi di ricorso abbiano investito la definizione giuridica del reato anche se sotto profili di diritto non dedotti dal ricorrente, essa deve attribuire al fatto l'esatta, ancorché più grave definizione giuridica, con rettificazione della sentenza impugnata, anche se impugnante sia il solo imputato, pur non potendosi violare la forza preclusiva del giudicato in ordine alla Determinazione della pena.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)