Sez. 5, Sentenza n. 16302 del 11/07/1989 Ud. (dep. 27/11/1989) Rv. 182645 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - LEGITTIMITÀ ANCHE SE IMPUGNANTE SIA IL SOLO IMPUTATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHE VIETA LA RIFORMA IN PEGGIO - INSUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - DIVERSA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - LEGITTIMITÀ ANCHE SE IMPUGNANTE SIA IL SOLO IMPUTATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO CHE VIETA LA RIFORMA IN PEGGIO - INSUSSISTENZA.*
Anche quando il ricorso per Cassazione sia stato proposto dal solo imputato, la suprema Corte, nell'Esercizio della sua istituzionale funzione di nomofilachia, ha il potere-dovere di attribuire al fatto la sua esatta definizione giuridica, escludendo l'applicazione dell'amnistia, qualora, per effetto di tale qualificazione, il reato risulti più grave di quello precedentemente ritenuto dal giudice "a quo" e non rientri quindi nei limiti entro i quali opera la causa estintiva; una siffatta pronuncia, che è di mera rettificazione e non di annullamento, non può ritenersi illegittima, atteso che essa non può determinare alcuna violazione del generale principio di divieto della riforma in peggio, posto che tale principio è finalizzato unicamente a conservare integra la misura della pena e a salvaguardare la preclusione nascente dal giudicato in ordine al trattamento sanzionatorio operato dal giudice "a quo", in assenza di impugnazione da parte del P.m.. (V mass n 175970; (Conf mass n 177817; (Conf mass n 170395; (Conf mass n 167201; (Conf mass n 160455; (Conf mass n 159392, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)