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Sez. 5 - , Ordinanza n. 22333 del 13/09/2018 (Rv. 650507 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Cessioni intracomunitarie - Esenzioni IVA - Condizioni - Buona fede del contribuente - Rilevanza - Presupposti.
Stato
decisa il 2018-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650507-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI

In tema di cessioni intracomunitarie, nell'ipotesi in cui l'acquirente benefici del potere di disporre del bene e non abbia assolto all'obbligo, previsto dall'art. 41 del d.l. n. 331 del 1993, conv. nella l. n. 427 del 1993, di trasportare lo stesso al di fuori dello Stato membro di cessione, ai fini del riconoscimento della esenzione dall'IVA a favore del fornitore è necessario – in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 21 febbraio 2018, Kreuzmayr) – che lo stesso abbia agito in buona fede, impiegando la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, valutata secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, rispetto alle circostanze del caso concreto, al fine di assicurarsi di non essere coinvolto in un'operazione finalizzata ad un'evasione delle imposte.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/09/1993 num. 331 art. 41, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)