Sez. 5, Sentenza n. 23761 del 20/11/2015 (Rv. 637563 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI | Cessioni intracomunitarie - Non imponibilità - Presupposto - Trasferimento del bene nello Stato estero - Appalto avente ad oggetto anche la realizzazione di stampi - Momento rilevante.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - CESSIONI DI BENI
In tema d'IVA, in caso di contratto di appalto tra operatori economici comunitari residenti in diversi Stati membri, che preveda anche la costruzione di modelli, forme, stampi o altri attrezzi necessari alla fabbricazione dei prodotti finali, da cedere al committente unitamente a questi ultimi, il presupposto del materiale trasporto del bene strumentale dallo Stato membro di origine a quello diverso di destinazione, a cui è subordinata la non imponibilità ex art. 41, comma 1, lettera a) del d.l. n. 331 del 1993, convertito nella l. n. 427 del 1993, "ratione temporis" vigente, deve essere verificato con riferimento alla cessazione del rapporto contrattuale in questione, senza che assumano rilievo eventuali distinti contratti stipulati dalle stesse parti, anche se aventi ad oggetto ulteriori beni della stessa specie da ottenere mediante l'utilizzo degli stampi, dovendosi ritenere esaurita l'operazione di cessione intracomunitaria con l'estinzione dell'originario contratto avente ad oggetto la realizzazione del bene strumentale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/09/1993 num. 331 art. 41 com. 1 lett. A, Legge 29/10/1993 num. 427 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)