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Sez. U, Sentenza n. 45276 del 30/10/2003 Ud. (dep. 24/11/2003) Rv. 226097 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE | Riestradizione - Inosservanza, da parte dello Stato estero, di norma convenzionale che lo lega a Stato terzo - Conseguenze per l'ordinamento italiano - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226097-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - IN GENERE

In tema di estradizione dall'estero, l'inosservanza, da parte dello Stato estero, della norma di una convenzione intercorsa con uno Stato terzo che stabilisca il divieto di riestradizione in assenza del consenso di quest'ultimo non spiega effetti, neanche riflessi, per l'ordinamento processuale italiano.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 720, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 720

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)