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Sez. 6, Sentenza n. 12 del 29/12/2015 Cc. (dep. 04/01/2016) Rv. 265818 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - RIESTRADIZIONE VERSO ALTRO STATO | Mandato di arresto europeo - Persona già consegnata in esecuzione di m.a.e. - Consenso dello Stato di primo rifugio - Termine di trenta giorni per l'acquisizione - Perentorietà - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-12-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265818-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - RIESTRADIZIONE VERSO ALTRO STATO

In tema di mandato di arresto europeo, il consenso, da parte dello Stato che ha consegnato la persona, ad una ulteriore consegna ad uno Stato terzo, che ne abbia fatto richiesta, può essere legittimamente acquisito anche dopo il decorso del termine di trenta giorni di cui all'art. 28 della decisione quadro 2002/584/GAI, posto che questo non è da considerarsi perentorio, essendo necessario soltanto che la determinazione positiva intervenga prima della nuova consegna.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 711, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 28, Legge 30/01/1963 num. 300 art. 15, Legge 22/04/2005 num. 69 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)