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Sez. L, Sentenza n. 5433 del 07/12/1989 (Rv. 464513 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO DEL 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI IN TEMA DI NON COMPUTABILITÀ DEL COMPENSO PER STRAORDINARIO DI TURNO NELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE.*
Stato
decisa il 1989-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464513-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AL CONTRATTO COLLETTIVO DEL 1976 PER GLI AUTOFERROTRANVIERI IN TEMA DI NON COMPUTABILITÀ DEL COMPENSO PER STRAORDINARIO DI TURNO NELLE MENSILITÀ AGGIUNTIVE.*

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la suprema Corte ha confermato l'impugnata sentenza, la quale, alla stregua della contrattazione collettiva del 1976 per gli autoferrotranvieri, aveva negato la computabilità del compenso per lavoro straordinario di turno ai fini delle mensilità aggiuntive, sul rilievo - fra l'altro - della non decisività della mancata inclusione di detto compenso fra le voci escluse espressamente dalla retribuzione normale). (Conf 1860/89, mass n 462536).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)