Sez. L, Sentenza n. 1860 del 21/04/1989 (Rv. 462536 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - LIMITI.*
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune, compiuta dal giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione. (nella specie, la suprema Corte ha censurato l'impugnata sentenza, la quale, alla stregua della contrattazione collettiva degli autoferrotranvieri del 1976, 1980 e 1982, aveva affermato la computabilità del compenso per lo straordinario di turno ai fini dei riposi compensativi e delle mensilità aggiuntive, ritenendo, in particolare, che tale compenso facesse parte della retribuzione normale sia perché non compreso né tra le voci contrattualmente indicate come componenti della medesima né tra quelle che ne erano escluse, atteso il carattere esemplificativo della prima elencazione ed il carattere tassativo della seconda, sia perché equivalente ad una Competenza accessoria). (V 765/89, mass n 461793; (V 6868/88, mass n 461119; (Conf 996/88, mass n 457316; (Conf 807/88, mass n 457206).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)