Sez. 6, Sentenza n. 2265 del 13/01/2000 Ud. (dep. 24/02/2000) Rv. 215641 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Semplice richiesta di denaro da parte del pubblico ufficiale - Irrilevanza - Necessità che la richiesta sia preceduta o accompagnata da atti che costituiscano abuso dei poteri da parte del pubblico ufficiale - Sussistenza.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
L'abuso richiesto dalla norma dell' art. 317 cod. pen. ai fini della sussistenza del reato di concussione non può essere identificato nella indebita richiesta, rivolta dal pubblico ufficiale al privato, di denaro o altra utilità. Infatti, la semplice richiesta di denaro, ancorché reiterata, integra, nel caso sia rifiutata, il reato di istigazione alla corruzione punita dall'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen., e, se accolta, quello di corruzione consumata, punito dagli artt. 318 e 319 cod. pen. La richiesta di denaro rilevante ai fini della concussione è, dunque, quella preceduta o accompagnata da uno o più atti che costituiscono estrinsecazione del concreto abuso della qualità o potere del pubblico ufficiale. Infatti, la costruzione letterale e logica della norma di cui all'art. 317 cod. pen. prevede l'abuso quale causa efficiente dell'induzione al pagamento, e non come avviene nella corruzione, quale risultato dell'azione delittuosa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 318, Cod. Pen. art. 319 PENDENTE, Cod. Pen. art. 320
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)