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Sez. 1, Ordinanza n. 6589 del 19/03/2026 (Rv. 678484-01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Società sottoposta a sequestro preventivo penale - Ricorso per la dichiarazione di fallimento - Competenza territoriale - Sede dell'impresa - Luogo in cui l'amministratore giudiziario svolge le sue funzioni - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2026-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678484-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di ricorso per la dichiarazione di fallimento di società sottoposta a sequestro preventivo penale, il luogo in cui l'amministratore giudiziario svolge le sue funzioni, non può essere la sede effettiva dell'impresa, rilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale ex art. 9 della l.fall., né può ritenersi la stessa trasferita presso il suo domicilio quando l'attività commerciale è cessata, o è in corso di esaurimento, non essendo l'amministratore ed il legale rappresentante della società.

Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)