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Sez. 1 - , Sentenza n. 30505 del 23/11/2018 (Rv. 651593 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Procedimento per dichiarazione di fallimento – Sequestro preventivo penale ex art. 321 c.p.p. – Incidenza preclusiva – Esclusione – Custode giudiziario nominato in sede penale – Qualità di contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare – Insussistenza – Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651593-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Non è di ostacolo alla dichiarazione di fallimento, che ha quale proprio presupposto l'accertamento dello stato di insolvenza, l'assoggettamento a sequestro penale preventivo dei beni della società. Il soggetto nominato custode giudiziario dei beni in sede penale, cui siano assegnati anche compiti di amministratore, inoltre, non è un contraddittore necessario nel procedimento prefallimentare, di cui è piuttosto parte necessaria l'amministratore della società, perché, in conseguenza dell'apertura della procedura, gli organi sociali non vengono meno, e non rimangono esautorati dalle proprie funzioni gestorie per gli aspetti che non concernono il patrimonio della società, conservando la titolarità dei poteri di rappresentanza.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)