Sez. 3, Sentenza n. 3002 del 23/10/1971 (Rv. 354281 - 01)
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - SCIENTIA DAMNI - CONSILIUM FRAUDIS - PROVA.*
CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE) - CONDIZIONI - SCIENTIA DAMNI - CONSILIUM FRAUDIS - PROVA.*
Ai fini della revocatoria ordinaria, non e necessaria la prova ne della collusione del terzo contraente col debitore, ne del fatto che lo stesso contraente conosca l'importo preciso del credito vantato da taluno verso il suo dante causa, e nemmeno dell'animus nocendi del terzo, essendo sufficiente che lo stesso abbia la consapevolezza del fatto che, attraverso l'atto di disposizione, il suo dante causa, gia vincolato verso in creditore, diminuisca la sua sostanza patrimoniale e con essa le garanzie spettanti al creditore in modo da arrecare pregiudizio alle ragioni di credito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)