Sez. 1, Sentenza n. 1523 del 19/05/1972 (Rv. 358214 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - PRONUNCIA DI INEFFICACIA DELL'ATTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL TERZO SUBACQUIRENTE - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - PRONUNCIA DI INEFFICACIA DELL'ATTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEL TERZO SUBACQUIRENTE - CONDIZIONI.*
In tema di Azione revocatoria l'effetto della pronuncia di inefficacia dell'atto nei confronti del terzo subacquirente resta subordinata all'accertamento della semplice conoscenza della situazione illegittima creata dall'alienante (arg ex art 2901, ultimo comma, cod civ). (V 3002'71, mass n 354281).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 66, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 66, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)