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Sez. 3, Sentenza n. 2127 del 06/04/1982 (Rv. 419994 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE AD USO PROFESSIONALE L'APPARTAMENTO LOCATO - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONDUTTORE, DELLA CONTRARIETÀ DI TALE DESTINAZIONE AL REGOLAMENTO CONDOMINIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419994-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ DI DESTINARE AD USO PROFESSIONALE L'APPARTAMENTO LOCATO - DEDUZIONE, DA PARTE DEL CONDUTTORE, DELLA CONTRARIETÀ DI TALE DESTINAZIONE AL REGOLAMENTO CONDOMINIALE - IRRILEVANZA.*

Il conduttore convenuto in giudizio dal proprietario, che, ai sensi dell'art. 59 n. 1 della legge 27 luglio 1978 n. 392, intende recedere dal contratto per la sua necessità di destinare ad uso professionale l'appartamento locato, non può opporre al locatore la contrarietà di tale destinazione alla disciplina del regolamento di condominio dello stabile in cui l'appartamento è ubicato, potendo detta contrarietà essere fatta eventualmente valere soltanto da qualcuno dei condomini e non dal conduttore, che è estraneo alla disciplina dei rapporti condominiali e che, comunque, nel caso in cui lo sviluppo di tali rapporti attualizzi la non destinabilità dell'appartamento all'uso progettato dal locatore, resta tutelato dalla disposizione dell'art. 60 della stessa legge, che prevede il ripristino del rapporto ed il risarcimento del danno, qualora il locatore, entro sei mesi dall'ottenuta disponibilità dell'immobile, non lo adibisca all'uso indicato. (V 4010/80, mass n 407921).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 59 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)