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Sez. 1, Sentenza n. 4225 del 15/11/1976 (Rv. 382908 - 01)

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI - FORMA - FORMA SCRITTA DELLA DOMANDA E DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382908-01

SOCIETA - DI CAPITALI - SOCIETA COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - AMMISSIONE DI NUOVI SOCI - FORMA - FORMA SCRITTA DELLA DOMANDA E DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Al fine dell'ammissione di un nuovo socio nella societa cooperativa, l'art 2525 cod civ si limita a richiedere la domanda dell'interessato ed una conforme delibera degli amministratori, da annotarsi nel libro dei soci. A tal fine, pertanto, non possono ritenersi requisiti essenziali, salvo specifica disposizione dello statuto, ne la Forma scritta della domanda del nuovo socio, ne la verbalizzazione scritta della delibera del consiglio di amministrazione che accolga quella domanda. (V 2438/73, mass n 365840).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)