diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4961 del 01/08/1986 (Rv. 447639 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE - COOPERATIVA DI LAVORO - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DEI SOCI - INDIVIDUAZIONE - FORMA SCRITTA DELLA DOMANDA DEL NUOVO SOCIO O SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DI UNA QUOTA SOCIALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447639-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - IN GENERE - COOPERATIVA DI LAVORO - CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE DEI SOCI - INDIVIDUAZIONE - FORMA SCRITTA DELLA DOMANDA DEL NUOVO SOCIO O SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DI UNA QUOTA SOCIALE - IRRILEVANZA.*

In tema di società cooperative, le "condizioni per l'ammissione dei soci", delle quali fa menzione l'art. 2518, secondo comma, n. 7, cod. civ., non attengono né alla Forma della domanda né alla modalità della sua presentazione ma ai requisiti personali comprovanti la appartenenza dell'aspirante alla categoria professionale (o categoria affine) per il perseguimento dei cui scopi la società è stata costituita, sicché per l'ammissione di un nuovo socio ad una cooperativa di lavoro, le condizioni predette riguardano, ai sensi del primo comma dell'art. 23 del d.l.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, il possesso da parte dell'aspirante del requisito di essere lavoratore e di esercitare il mestiere corrispondente alla specialità della cooperativa. Di conseguenza, per l'acquisto della qualità di socio è necessaria una formale deliberazione degli amministratori da trascriversi nel libro dei soci ed in quello delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, non potendo a tal fine ritenersi requisiti essenziali, salva specifica disposizione dello statuto, né la Forma scritta della domanda del nuovo socio né la sottoscrizione ed il versamento di almeno una quota sociale. (V 5643/78, mass n 395409; (V 4225/76, mass n 382908; (V 2438/73, mass n 365840).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2517, Cod. Civ. art. 2518, Cod. Civ. art. 2525, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 14/12/1947 num. 1577 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)