Sez. U, Sentenza n. 12026 del 19/12/1990 (Rv. 470205 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITÀ - SPESE - IN GENERE - DELIBERA CONSILIARE DI AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - IMPUTAZIONE DELLA RELATIVA SPESA AL CAPITOLO DI BILANCIO "SPESE PROCESSUALI" - SUFFICIENZA.*
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITÀ - SPESE - IN GENERE - DELIBERA CONSILIARE DI AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - IMPUTAZIONE DELLA RELATIVA SPESA AL CAPITOLO DI BILANCIO "SPESE PROCESSUALI" - SUFFICIENZA.*
Al fine della validità della deliberazione consiliare di autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del comune, si deve ritenere sufficiente la previsione che la relativa spesa sia da imputarsi al capitolo di bilancio "spese processuali", considerato che tale voce del bilancio concerne in generale gli oneri per liti attive e passive, e che, inoltre, una specificazione dell'ammontare dell'esborso è preclusa dal carattere non certo e non definitivo del medesimo al momento di quella decisione. (V 2171/87, mass n 451402).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)