Sez. 1, Sentenza n. 2171 del 02/03/1987 (Rv. 451402 - 01)
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITÀ - SPESE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - SPESE GIUDIZIALI RELATIVE - INDICAZIONE DELL'AMMONTARE E DEI MEZZI PER FARVI FRONTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
COMUNE - FUNZIONI DEL COMUNE - CONTABILITÀ - SPESE - IN GENERE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO - SPESE GIUDIZIALI RELATIVE - INDICAZIONE DELL'AMMONTARE E DEI MEZZI PER FARVI FRONTE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 284 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al R. d. 3 marzo 1974 n. 383, in forza del quale le deliberazioni che comportino una spesa devono indicare l'ammontare di essa ed i mezzi per farvi fronte, riguarda le decisioni implicanti un esborso di denaro certo e definitivo, all'infuori delle previsioni di bilancio, e, pertanto, non trova applicazione in ordine alle autorizzazioni a stare in giudizio, tenuto conto che le spese giudiziali, condizionate dalla soccombenza, configurano erogazioni non certe e non determinabili all'atto di dette autorizzazioni, e che inoltre il bilancio degli enti territoriali contempla una voce generale concernente gli oneri per liti attive o passive. (V 4817/84, mass n 436733; (V 1760/83, mass n 426602; (Conf 2386/82, mass n 420262; (contra 5134/80, mass n 408989).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 151, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 284, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 285, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 288
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)