Sez. U, Ordinanza n. 7299 del 17/05/2002 (Rv. 554532 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO | Causa di divorzio tra cittadini italiani pendente davanti ad un giudice belga - Convenzione italo - belga del 6 aprile 1962, ratificata con legge n. 596 del 1963 - Applicabilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - PENDENZA DI LITE DAVANTI A GIUDICE STRANIERO
La Convenzione tra Italia e Belgio sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli altri titoli esecutivi in materia civile e commerciale, conclusa a Roma il 6 aprile 1962 e ratificata e resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n. 596, continua ad applicarsi alle controversie sullo stato e la capacità delle persone, tra le quali rientrano quelle di divorzio, poiché l'art. 56 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 - ratificata e resa esecutiva con legge 21 giugno 1971, n. 804 - esclude dall'effetto abrogativo delle convenzioni anteriori la disciplina delle materie alle quali la convenzione stessa non si applica, e tra queste, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, n. 1, è compresa quella relativa allo stato ed alla capacità delle persone.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 06/04/1962, Legge 02/03/1963 num. 596, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 56, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 1, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)