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Sez. U, Sentenza n. 3885 del 01/04/1993 (Rv. 481623 - 01)

Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Pendenza di lite davanti a giudice straniero | Causa di divorzio fra cittadini italiani pendente davanti ad un giudice belga - Giurisdizione italiana sulla causa di separazione personale fra i medesimi coniugi - Persistenza - Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione firmata il 27 settembre 1968 - Operatività - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481623-01

Giurisdizione civile - Giurisdizione in generale - Pendenza di lite davanti a giudice straniero

La pendenza davanti ad un giudice belga della causa di divorzio fra cittadini italiani non esclude la giurisdizione italiana sulla causa di separazione personale fra i medesimi coniugi, poiché in materia di stato e capacità delle persone non trova applicazione, ai sensi del disposto del suo art. 1, n. 1, la Convenzione di Bruxelles sulla giurisdizione, firmata il 27 settembre 1968, resa esecutiva in Italia con legge 21 giugno 1971 n. 804 ed entrata in vigore il primo febbraio 1973, la quale ha abrogato la Convenzione italo - belga del 6 aprile 1962 ratificata con legge n. 596 del 1965.

Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 596, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 1, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)