Sez. 3, Sentenza n. 35733 del 21/06/2001 Ud. (dep. 03/10/2001) Rv. 220285 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Collocazione di cartelli o insegne pubblicitarie - Irrilevanza penale a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 490 del 1999 - Fondamento.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
La installazione di una insegna pubblicitaria in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza dell' autorizzazione dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo non integra l'ipotesi di reato di cui all'art. 163 del D.Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, che ha sostituito la legge 8 agosto 1985 n. 431, di conversione del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312 che all'art. 1 sexies puniva anche tale condotta, atteso che gli artt. 157 e 165 del D. Lgs. N. 490 sanzionano ora solo in via amministrativa l'ipotesi di collocazione di cartelli o altre insegne pubblicitarie senza autorizzazione paesaggistica.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 165, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 157
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)