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Sez. 3, Sentenza n. 10863 del 12/07/2000 Ud. (dep. 23/10/2000) Rv. 217588 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Disposizioni di cui alla legge 8/08/1985 n. 431 - Reato di cui all'art. 1 sexies - Nuove disposizioni di cui al D.Lgs. 29/10/1999 n. 490 - Reato di cui all'art. 163 - Rapporto di continuità normativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217588-01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE

La fattispecie penale già contenuta nell'art. 1 sexies del D. L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985 n. 431, è stata trasfusa, nell'ambito del riordino normativo in materia di beni culturali ed ambientali, nell'art. 163 del D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490, che prevede la punibilità di chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni ambientali; tra le due disposizioni sussiste pertanto continuità normativa, sia per l'oggetto della tutela sia per il regime sanzionatorio, rimasto immutato stante il riferimento alle pene previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 431 art. 1 sexies CORTE COST., Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 art. 163 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)