Sez. L, Sentenza n. 10974 del 13/11/1990 (Rv. 469748 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - ANZIANITÀ CONVENZIONALE - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - INDENNITÀ PREMIO DI SERVIZIO - ANZIANITÀ CONVENZIONALE - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ.*
Il principio della computabilità dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità premio di servizio dei dipendenti collocati in quiescenza dopo il 31 gennaio 1973 (art. 3 legge 7 luglio 1980 n. 299) è applicabile anche alla quota dell'indennità premio di servizio relativa all'anzianità convenzionale per benefici combattentistici, perché il rinvio, contenuto nell'art. 4 della legge n. 336 del 1970, all'art. 1 del d.P.R. 5 giugno 1965 n. 759 (norme sul trattamento previdenziale per i dipendenti statali) non esclude che la retribuzione contributiva, sulla cui base va liquidata l'indennità, sia da determinarsi attraverso le norme dei singoli ordinamenti che regolano le specifiche spettanze di fine rapporto (nella specie, art. 11 della legge n. 152 del 1968, come modificato dalla citata legge n. 299 del 1980). (Conf 3610/90, mass n 466938).*
Riferimenti normativi: DPR 05/06/1965 num. 759 art. 1 CORTE COST., Legge 08/03/1968 num. 152 art. 11 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST., Legge 24/05/1970 num. 336 art. 4 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)