Sez. L, Sentenza n. 1866 del 28/01/2010 (Rv. 611550 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Misura del trattamento di quiescenza - Retribuzione di posizione - Art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973 - Computabilità nella base di calcolo - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
In tema di determinazione del trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici, la retribuzione di posizione, pur non compresa nell'elenco di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 1092 del 1973, fa ugualmente parte, a seguito del costante riconoscimento della contrattazione collettiva, della struttura della retribuzione dei dirigenti di prima fascia; ne consegue che, essendo la base pensionabile costituita dall'ultima retribuzione, la stessa va computata ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza e, anche su detta voce, va applicata la maggiorazione del diciotto per cento prevista dal suddetto art. 43, come modificato dall'art. 15 della legge n. 177 del 1976.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)