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Sez. 1, Sentenza n. 26314 del 31/10/2008 (Rv. 605290 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Regolare continuità delle girate - Controllo - Obbligo gravante esclusivamente sulla banca trattaria - Responsabilità della banca girataria per l'incasso - Limiti - Identificazione del prenditore.
Stato
decisa il 2008-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605290-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA

Nel caso di un assegno, non munito di clausola di non trasferibilità, spedito per posta ma non pervenuto al destinatario, caratterizzato da una serie di girate in bianco e presentato per la riscossione presso la banca nella quale il girante per l'incasso è titolare di un conto corrente, la responsabilità per il controllo della regolarità delle girate grava sulla banca trattaria, ai sensi dell'art. 38 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, e non si estende alla banca girataria, la quale si sia limitata a curarne la riscossione quale mandataria all'incasso della banca trattaria, gravando sulla banca girataria soltanto il diverso obbligo di identificazione del presentatore dell'assegno nel momento in cui le viene consegnato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)