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Sez. 1, Sentenza n. 871 del 18/01/2006 (Rv. 585939 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA | Regolare continuità delle girate - Controllo - Obbligo gravante esclusivamente sulla banca trattaria - Responsabilità della banca girataria per l'incasso - Limiti - Identificazione del prenditore.
Stato
decisa il 2006-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585939-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - GIRATA

In tema di assegno bancario, la responsabilità per il controllo della regolarità delle girate grava sulla banca trattaria, ai sensi dell'art. 38 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, e non si estende alla diversa banca che non paghi il titolo, ma si limiti, in qualità di girataria per l'incasso, a curarne la riscossione; la sostituzione della banca presentatrice a quella trattaria riguarda infatti esclusivamente il pagamento dell'assegno, e non si estende alla verifica della legittimità del titolo, la quale si esaurisce con la presentazione dell'assegno nella stanza di compensazione ed il trattenimento del titolo da parte della banca trattaria, con la conseguenza che il mandato di pagamento da quest'ultima conferito alla banca presentatrice è limitato alla puntuale identificazione del prenditore.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 38

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)