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Sez. 5, Ordinanza n. 1136 del 26/05/1978 Cc. (dep. 26/06/1978) Rv. 139516 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE-ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA DELLA RACCOMANDATA DA PARTE DELL'AGENTE POSTALE - PRESUNZIONE DI REGOLARITA FINO A PROVA CONTRARIA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/139516-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE-ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA DELLA RACCOMANDATA DA PARTE DELL'AGENTE POSTALE - PRESUNZIONE DI REGOLARITA FINO A PROVA CONTRARIA - FATTISPECIE.*

In Mancanza di prova contraria, deve presumersi che la consegna della raccomandata sia avvenuta da parte dell'agente postale nella osservanza degli artt 174 e seguenti RD 18 aprile 1940, n 689, recepiti dall'art 178 cod proc pen e dagli artt 107 e segg DPR 15 dicembre 1959, n 1229 sullo ordinamento degli ufficiali giudiziari. E pertanto nel caso in cui la ricevuta di ritorno della raccomandata di cui all'art 169 cod pen sia firmata col solo cognome del destinatario, e legittimo presumere che la raccomandata sia stata consegnata personalmente al destinatario, perche diversamente si sarebbe dovuto indicare la qualita del consegnatario, formalita appunto prescritta allorche la consegna della raccomandata sia effettuata a persona diversa dal destinatario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 178, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689, DPR 15/12/1959 num. 1229 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)