Sez. 1, Sentenza n. 1728 del 21/12/1981 Ud. (dep. 18/02/1982) Rv. 152346 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA DELLA RACCOMANDATA DA PARTE DELL'AGENTE POSTALE - AVVISO DI RICEVIMENTO - SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO COL SOLO COGNOME DA PARTE DEL DESTINATARIO - PRESUNZIONE DI NOTIFICA - SUSSISTENZA - CONSEGNATARIO PERSONA DIVERSA DEL DESTINATARIO - INDICAZIONE DELLA QUALITÀ - NECESSITÀ.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DEPOSITO NELLA CASA DEL COMUNE - SERVIZIO POSTALE - CONSEGNA DELLA RACCOMANDATA DA PARTE DELL'AGENTE POSTALE - AVVISO DI RICEVIMENTO - SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO COL SOLO COGNOME DA PARTE DEL DESTINATARIO - PRESUNZIONE DI NOTIFICA - SUSSISTENZA - CONSEGNATARIO PERSONA DIVERSA DEL DESTINATARIO - INDICAZIONE DELLA QUALITÀ - NECESSITÀ.*
In tema di notificazione in Mancanza di prova contraria, nel caso in cui l'avviso di ricevimento della raccomandata, contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito nella casa comunale sia sottoscritto dal destinatario con il solo cognome, deve presumersi che il plico sia stato consegnato personalmente allo stesso. Qualora, invece, il consegnatario sia persona diversa l'avviso deve contenere l'indicazione della qualità del materiale prenditore dell'atto. (Conf mass n 139516).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 178, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689, DPR 15/12/1959 num. 1229 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)