Sez. 5, Sentenza n. 5409 del 04/04/2012 (Rv. 621345 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Agevolazioni di cui all'art. 4 della legge n. 604 del 1954 - Cooperative agricole e loro consorzi- - Requisiti - Prova - Libertà delle forme - Sussistenza - Ragioni.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
In tema di agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina, la dimostrazione del requisito della mancata vendita di fondi nel biennio antecedente, l'unico necessario alle cooperative agricole e loro consorzi, tra quelli previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, per conseguire l'estensione dei benefici attribuiti da questa legge, con riferimento all'acquisto di terreni, impianti collettivi e pertinenze, può essere offerta in qualunque forma, ed anche attraverso l'accertamento officioso del giudice, poiché non può pretendersi l'esibizione del certificato di cui all'art. 4 della legge n. 604 del 1954, non essendo configurabile l'obbligo per un ente pubblico di rilasciare una attestazione incompleta, dovendo il certificato in questione avere ad oggetto l'accertamento di tutti i requisiti richiesti dalla legge che lo disciplina.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 06/08/1954 num. 604 art. 2, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)