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Sez. 5, Sentenza n. 11152 del 15/05/2006 (Rv. 590026 - 01)

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE | Requisiti - "Status" di coltivatore diretto - Prova - Certificato dell'Ispettorato provinciale agrario - Mancata presentazione entro il termine di cui all'art. 4 della legge n. 604 del 1954 - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Accertamento autonomo da parte del giudice tributario - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590026-01

AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

In tema di agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina, l'inosservanza del termine entro il quale, ai sensi dell'art. 4 della legge 6 agosto 1954, n. 604, l'interessato deve presentare il certificato definitivo attestante il possesso dei requisiti necessari per fruire dell'agevolazione non comporta la perdita del beneficio, ogni qualvolta essa dipenda dall'omissione dell'ufficio tenuto al rilascio del certificato, dovendo escludersi che l'esercizio del potere di certificazione a tal fine attribuito all'Ispettorato provinciale agrario possa spiegare un effetto preclusivo o condizionante rispetto alla piena tutela del diritto soggettivo all'agevolazione fiscale, e ben potendo il giudice tributario accertare autonomamente l'esistenza dello "status" di coltivatore diretto.

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)