Sez. 1, Sentenza n. 17902 del 26/03/2002 Cc. (dep. 10/05/2002) Rv. 221707 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Dichiarazioni del coindagato anteriori alla legge 1 marzo 2001, n. 63 - Normativa di diritto intertemporale - Rinnovazione dell'interrogatorio del collaborante - Necessità che avvenga prima della scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA
La rinnovazione dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri può essere effettuata dal pubblico ministero, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63, anche successivamente alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, a condizione che il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari (la Corte ha evidenziato che negare la possibilità della rinnovazione, sul presupposto della avvenuta scadenza dei termini di durata massima delle indagini preliminari, lascerebbe senza alcuna disciplina le dichiarazioni già acquisite nel corso delle stesse, inoltre, provocherebbe la dispersione "ex lege" di elementi di prova correttamente e legittimamente acquisiti secondo la normativa vigente al momento della loro formazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 197 bis CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 197 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)