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Sez. 1, Sentenza n. 15685 del 07/02/2002 Cc. (dep. 24/04/2002) Rv. 221329 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INTERROGATORIO DELL'INDAGATO - IN GENERE | Legge 1 marzo 2001, n. 63 sul c.d. "giusto processo" - Normativa di diritto intertemporale - Rinnovazione dell'interrogatorio nei confronti del collaborante - Necessità che avvenga prima della scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221329-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - INTERROGATORIO DELL'INDAGATO - IN GENERE

La rinnovazione dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilità di altri può essere effettuata dal pubblico ministero, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (sul c.d. "giusto processo"), anche successivamente alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, a condizione che il procedimento si trovi ancora in fase di indagine preliminare (la Corte ha escluso che in tale ipotesi operi la causa di inutilizzabilità prevista dall'art. 407 comma 3 cod. proc. pen., in quanto la anzidetta disposizione si riferisce ai nuovi atti di indagine, non alla mera ripetizione di quelli già effettuati).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 com. 3 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 art. 26 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)