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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8591 del 07/05/2020 (Rv. 657624 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Revocazione - Condanna del difensore al pagamento in proprio delle spese processuali - Inesistenza procura - Sussistenza - Nullità procura - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2020-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657624-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Nel giudizio di revocazione, il difensore della parte può essere condannato al pagamento in proprio delle spese processuali soltanto quando abbia agito in virtù di procura inesistente e non meramente nulla, giacché, in tale ipotesi, il rapporto processuale si instaura validamente, onerando il giudice, che rilevi il vizio della procura, di ordinarne la rinnovazione sanante. (Nella specie, la S.C. ha escluso che fosse inesistente la procura costituita da un prototipo per il giudizio ordinario privo di riferimenti alla proposta impugnazione per revocazione, essendo sufficiente per la sua riferibilità all'atto la sua apposizione a margine dello stesso, a prescindere dalle espressioni utilizzate, e ha perciò cassato la pronuncia di merito che aveva invece posto le spese del giudizio a carico del difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 65

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)