Sez. U, Sentenza n. 28337 del 22/12/2011 (Rv. 619998 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Art. 182 cod. proc. civ. - Testo novellato dalla legge n. 69 del 2009 - Vizio della procura - Obbligo per il giudice di provvedere alla sanatoria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di giudizio disciplinare nei confronti di un avvocato.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE
A norma dell'art. 182 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis", il giudice è tenuto - ove rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore - a provvedere alla sanatoria di tale vizio, dovendosi equiparare la nullità della procura "ad litem" al difetto di rappresentanza processuale. (Nella specie, le S.U. hanno cassato la decisione del Consiglio nazionale forense che aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso un provvedimento disciplinare emesso da un Consiglio territoriale sul rilievo che il difensore era sfornito della procura speciale).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)