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Sez. 3, Sentenza n. 204 del 14/01/1987 (Rv. 449971 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE COSTITUITO - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1987-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449971-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - MORTE O PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DELLA PARTE - MANCATA DICHIARAZIONE DEL PROCURATORE COSTITUITO - EFFETTI.*

La dichiarazione della morte (o della perdita di capacità) della parte rappresentata - che comporta, dal momento in cui è effettuata, l'interruzione del processo - non integra un dovere, bensì un diritto potestativo processuale del procuratore costituito, stante l'ultrattività della rappresentanza giudiziaria alla morte (o alla perdita di capacità) che assicura il persistere del contraddittorio, esclude ogni pregiudizio per le controparti ed impedisce il prodursi di quelle condizioni di minorata tutela cui è destinata a porre rimedio l'interruzione del processo. (Conf 1228/84, mass n 433371).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)