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Sez. 1, Sentenza n. 11734 del 18/05/2006 (Rv. 591810 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Condizioni di proponibilità - Termine semestrale di decadenza - "Definitività" della sentenza - Nozione - Sentenza emanata a conclusione dell'intero procedimento - Decreto di archiviazione ex art.414 cod. proc. pen. - Carattere definitivo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591810-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di ragionevole durata del processo, l'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nello stabilire che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi del "momento in cui la decisione è divenuta definitiva", fa specifico riferimento alla decisione che conclude il procedimento" e, cioè, a quella finale che, come tale, è in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile (salvo che in alcune ipotesi tassativamente previste). Ne consegue che il decreto di archiviazione pronunciato ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., riguardo al quale, pur essendo possibile la riapertura delle indagini senza limiti di tempo, non è prevista una fase successiva collegata alla proposizione di mezzi di impugnazione da esperire entro un determinato termine, deve considerarsi conclusivo del procedimento e, quindi, agli effetti della decorrenza del termine decadenziale per la proposizione della domanda di equa riparazione, definitivo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)