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Sez. 1, Sentenza n. 17818 del 03/09/2004 (Rv. 576679 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Condizioni di proponibilità - Termine semestrale di decadenza - "Definitività" della sentenza - Nozione - Sentenza emanata a conclusione dell'intero procedimento - Decisione definiente una fase processuale intermedia - Termine semestrale - Dalla pronuncia della decisione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576679-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di ragionevole durata del processo, l'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nello stabilire che la domanda di equa riparazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi del "momento in cui la decisione... è divenuta definitiva", fa specifico riferimento alla decisione che conclude... il procedimento" e, cioè, a quella finale che, come tale, è in linea di principio immutabile non appena viene ad esistenza, non essendo ulteriormente impugnabile (salvo che in alcune ipotesi tassativamente previste). Ne consegue che quando la decisione sia emanata a conclusione non dell'intero procedimento, ma di una fase processuale intermedia - nella specie, all'esito del primo grado del giudizio, - essa diviene "definitiva", nel senso richiesto dalla disposizione, solo dopo la scadenza dei termini previsti per la sua impugnazione, e quindi il procedimento deve considerarsi pendente fino a quando la decisione è impugnabile, e quindi la domanda di equa riparazione resta proponibile non entro sei mesi dal momento in cui la decisione è stata pronunziata, ma senza limitazione di ordine temporale.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)