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Sez. 1, Sentenza n. 6388 del 07/07/1994 (Rv. 487304 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno | Occupazione espropriativa - Valore del bene - Individuazione - Criteri ex art. 5 bis D.L. n. 333 del 1992 - Inapplicabilità - Suolo - Natura edificatoria - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1994-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487304-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Occupazione temporanea e d'urgenza - Risarcimento del danno

Al fine dell'individuazione del valore del bene assoggettato alla cosiddetta occupazione espropriativa (o "accessione invertita") - per la quale non si applicano i criteri per la quantificazione dell'indennità di espropriazione introdotti dall'art. 5 "bis" D.L. n. 333 del 1992, convertito nella legge n. 359 del 1992 -, la natura edificatoria del suolo va desunta da caratteristiche obiettive del fondo, che comprovino la concreta attitudine all'edificazione, quali l'ubicazione, l'accessibilità, lo sviluppo edilizio già in atto nella zona e in quelle immediatamente adiacenti, la presenza e l'utilizzabilità di collegamenti viari, infrastrutture, servizi pubblici ed altre opere a rete, indipendentemente dalla destinazione concreta impressa dal proprietario e dalla inclusione, o meno, del fondo medesimo in uno strumento urbanistico.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)