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Sez. 1, Sentenza n. 4920 del 01/04/2003 (Rv. 561645 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Liquidazione in caso di disaccordo sul "quantum" - Presupposto - Individuazione della natura (edificabile o meno) dell'area - Necessità, ai sensi dell'art. 5 "bis" legge n. 359 del 1992 - Accordo sulla natura del terreno occupato - Irrilevanza - Accertamento del giudice di merito - Necessità.
Stato
decisa il 2003-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561645-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel giudizio finalizzato alla determinazione dell'indennità di occupazione temporanea di un bene, ove non vi sia accordo sull'ammontare della somma da versare, l'accertamento della natura del terreno occupato è compito e giudice di merito che non può essere lasciato alla concorde determinazione delle parti circa la natura dell'area occupata. Infatti, la quantificazione dell'indennità di occupazione, in difetto di altri elementi di giudizio, deve essere eseguita calcolando, sull'indennità di espropriazione virtuale, diversamente determinata, ai sensi dell'art. 5 "bis" della legge n. 359 del 1992, a seconda della natura (edificabile o meno) dei terreni interessati, la misura degli interessi legali annui.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)