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Sez. L, Sentenza n. 16156 del 18/08/2004 (Rv. 575837 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Vantaggi derivanti al committente dall'attività promozionale svolta dall'agente - Acquisizione al committente medesimo e persistenza anche dopo l'estinzione del rapporto - Atti di concorrenza sleale e sviamento di clientela - Relativo accertamento di fatto - Giudice di merito - Deduzioni.
Stato
decisa il 2004-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575837-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

I vantaggi, in termini di avviamento e clientela, che derivano al committente dall'attività promozionale svolta dall'agente, restano acquisiti al committente medesimo, anche dopo l'estinzione del rapporto di agenzia, come bene appartenente alla sua azienda, tutelabile contro eventuali atti di concorrenza sleale, pure se provenienti dall'agente stesso dopo l'estinzione del rapporto, con la conseguenza che lo sviamento di clientela posto in essere dall'ex agente (come dall'ex dipendente) di un'azienda, facendo uso delle conoscenze riservate acquisite nel precedente rapporto o, comunque, con modalità' tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, costituisce concorrenza sleale (ai sensi dell'art. 1598, n. 3 cod. civ.) oppure, ove manchi qualsiasi collegamento tra l'autore del comportamento lesivo del principio di correttezza professionale ed un imprenditore concorrente di quello danneggiato, illecito extracontrattuale (ai sensi dell'art. 2043 cod. civ.), con tutte le differenti conseguenze anche in tema di prova dell'elemento soggettivo dell'illecito; lo stesso sviamento di clientela è fonte di responsabilità contrattuale ove sia posto in essere dall'agente durante il rapporto oppure in violazione del patto di non concorrenza inserito nel contratto di agenzia. L'accertamento di fatto (in ordine alla sussistenza dei comportamenti addebitati all'agente e alla loro conformità alla correttezza professionale) è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1711, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)