Sez. L, Sentenza n. 3738 del 28/03/2000 (Rv. 535124 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE | Nozione di giusta causa prevista per il rapporto di lavoro subordinato - Applicazione analogica al contratto di agenzia - Ammissibilità - Limiti - Diversa natura della prestazione dei lavoratori nei due contratti - Valutazione relativa - Giudice di merito - Devoluzione - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE
Al rapporto di agenzia è applicabile, in analogia con le disposizioni previste per il rapporto di lavoro subordinato, l'istituto del recesso per giusta causa; tuttavia, al fine di valutare l'inadempimento del lavoratore, occorre anche aver riguardo alla sostanziale diversità delle prestazioni nei due contratti, giacché l'obbligazione del dipendente nel contratto di lavoro subordinato è configurabile come obbligazione di "mezzi", mentre quella dell'agente è configurabile come obbligazione di risultato, onde, nei due casi, l'inadempimento del lavoratore è diversamente apprezzabile; la relativa valutazione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e incensurabile in sede di legittimità se sostenuto da motivazione congrua.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1750
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)